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L’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 546/1992, in vigore dall’1/1/2013 (contenzioso tributario), recita: “i Comuni nei cui confronti è proposto ricorso possono stare in giudizio mediante il responsabile ufficio tributi”.
La costituzione in giudizio del Comune riveste un’importanza fondamentale nel processo tributario, in quanto non solo consente di spiegare le proprie ragioni al Giudice ma anche perché si assume la veste di parte del processo. In caso contrario le sentenze anche favorevoli, non vengono notificate all’Ente Locale. Di conseguenza l’importo dovuto non viene recuperato, in quanto non è possibile iscriverlo a ruolo, per mancata conoscenza della sentenza. Lo stesso art. 11 che è una norma speciale e, pertanto, prevale su quella generale, offre questa possibilità anche all’Agenzia delle Entrate la quale si costituisce in giudizio sempre attraverso i propri funzionari, indipendentemente dall’entità della somma e dalla complessità giuridica della causa.
Invece il Comune di Ceppaloni, allorquando si costituisce in giudizio, si rivolge a professionisti esterni. Il che è molto strano, atteso che il responsabile servizi tributi è il vicesindaco Dr. Elio Fiorillo, il quale possiede la preparazione e competenza necessaria per difendere le ragioni dell’Ente. Oltretutto è lui che firma gli accertamenti e quindi è a conoscenza delle motivazioni degli stessi.
Recentemente si è verificato un episodio che ha destato enormi perplessità. Alcuni cittadini hanno proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria avverso accertamenti di “routine”, redatti in ciclostile, incomprensibili e privi di motivazione, come gli altri. Il valore complessivo dei tre accertamenti è di circa 1.000,00 (mille) euro, notificati al Municipio il 15/11/2024.
Ebbene la Giunta, con le delibere n. 156 del 20/11/2024 e n. 169 del 4/12/2024, ha conferito l’incarico a due avvocati per la costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Benevento. Allo scopo ha impegnato una spesa di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Il che significa che il Comune anche se vince, in realtà perde, perché sicuramente chiude con una perdita di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Nessun cittadino, dotato di buon senso, farebbe MAI una cosa del genere. Questo comportamento viola tutti i principi cardine del diritto amministrativo ossia l’economicità, l’equilibrio e la trasparenza degli atti amministrativi. Speriamo che la medesima “saggezza” non sia stata usata per altri provvedimenti amministrativi!
L’Assessore Giuseppe Varricchio, nella qualità anche di responsabile amministrativo, nella determina n. 120 dell’11/12/2024, scrive: “l’impegno di spesa appare necessario allo scopo di evitare un danno grave al medesimo comune”. Il che, tradotto, significa che l’eventuale recupero di euro mille, a fronte di un passivo certificato di euro 1.500 determinerebbe un danno grave al Comune. In realtà è l’esatto contrario: è la costituzione in giudizio del Comune, tramite terzi, che ha già determinato un grave danno per l’Ente.
Inoltre sia nelle delibere di Giunta che nella determina del settore amministrativo, per giustificare l’incarico a professionisti esterni, viene “rilevato che il Comune di Ceppaloni non è dotato di un ufficio legale”. Invece è stato dimostrato che l’art. 11 comma 3 decreto legislativo n. 546/1992 conferisce questo potere al responsabile Ufficio tributi, proprio allo scopo di evitare costi superflui per le casse comunali. Il debito di tre milioni di euro, accertato, con sentenza, dalla Corte dei Conti nel 2019, è rimasto immutato. Di conseguenza esiste l’obbligo di eliminare le spese non necessarie, in quanto non c’è bisogno di alcun ufficio legale o di altri per non aggravare il passivo. Peraltro potrebbe intervenire la Corte dei Conti alla quale è affidato il compito di controllare spese ingiustificate o sprechi di pubbliche risorse.
La stessa ha ordinato al Comune di effettuare solo spese necessarie. La Corte, nel comportamento degli attuali amministratori, potrebbe intravedere un danno erariale perché dall’esito del contenzioso non solo non si ottiene alcun vantaggio, ma è scontato, “in partenza” che è passivo per l’Ente. Danno erariale che potrebbe determinare una responsabilità personale degli autori ossia dei componenti la Giunta.
DI CARMINE TRANFA
10 GENNAIO 2025




