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Il fermo amministrativo previsto dall’art. 86 del DPR 602/1973, è uno strumento che consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere con il blocco del veicolo per il recupero dei debiti tributari, anche in assenza di un giudizio formale e di un intervento diretto della magistratura. Tale meccanismo ha sollevato molte critiche, in particolare riguardo alla possibile violazione dei principi costituzionali.
Analizziamo alcuni dei punti che rendono iniquo questo provvedimento :
Illegittimità del Fermo: Il fermo amministrativo, seppur previsto dalla legge, è spesso criticato per il fatto che non vi sia un intervento della magistratura (come avviene invece per altre forme di esecuzione forzata come i pignoramenti e i decreti ingiuntivi). In pratica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha il potere di applicare il fermo direttamente, senza un’ordinanza giudiziaria, il che può essere visto come una violazione dei principi di separazione dei poteri e della necessità di una decisione giuridica indipendente.
Blocco dei veicoli non legato alla circolazione: Il fermo amministrativo riguarda anche debiti tributari che non sono strettamente legati alla circolazione del veicolo (ad esempio, imposte dovute all’INPS o all’Agenzia delle Entrate), ma il mezzo viene comunque sequestrato in quanto garanzia del debito. Questo viola il principio di proporzionalità, poiché viene limitato l’uso del veicolo anche per tasse non direttamente connesse alla circolazione, creando un danno sproporzionato al proprietario del veicolo. Ma anche “il fermo” per mancato pagamento della tassa di circolazione, di natura pecuniaria, è una vera e propria forzatura giuridica.
Accesso al diritto di difesa: Il fatto che il fermo venga imposto prima che ci sia una sentenza definitiva o anche una valutazione approfondita da parte di un tribunale è una violazione del diritto di difesa. Sebbene il contribuente abbia la possibilità di ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria, la tempistica di questi ricorsi (che possono richiedere anni) non consente una soluzione rapida del problema, limitando ulteriormente l’efficacia del diritto di difesa.
Applicazione anche per importi ridotti: Il fermo amministrativo può essere applicato anche per importi relativamente piccoli, creando un grande impatto sul cittadino. Se l’importo del debito è esiguo, il fermo del veicolo può risultare eccessivo, dato che il mezzo non può essere utilizzato e ciò crea difficoltà pratiche significative, soprattutto per chi dipende dal veicolo per lavoro o necessità quotidiane.
Paradosso della tassa di circolazione: Infine, un enorme contraddizione: un veicolo fermo per debiti tributari, ha l’obbligo di pagare la tassa di circolazione. Un ingiusto aggravio economico per il proprietario del veicolo, che non ha la possibilità di utilizzare il mezzo, ma è comunque obbligato a pagare le imposte per poterlo mantenere in regola.
Il Fermo Amministrativo potrebbe essere dichiarato Incostituzionale, ma occorrono tempi lunghissimi. Più’ semplicemente l’attuale maggioranza governativa ha la facoltà di abolirlo con una legge ordinaria in quanto vengono lesi diritti fondamentali(proprietà, difesa in giudizio e proporzionalità).
Fermo restando che il credito può essere recuperato attraverso le azioni esecutive previste dal codice di procedure civile, come avviene per tutti gli altri cittadini italiani.
29 dicemre 2024
di Carmine Tranfa




